Testo Unico Bancario


TITOLO VIII (1) (2)
SANZIONI

Capo III
Banche e gruppi bancari (3)

Art. 135
Reati societari (4)

1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.

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(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall’art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) L’art. 39, legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:
"Aumento delle sanzioni penali e amministrative 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale".
(3) Intestazione e rubrica così modificate dall’art. 64, comma 25, lett. b) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Articolo così sostituito dall’art. 9.43, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.