Testo Unico Bancario
TITOLO II
BANCHE
Capo II
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
Art. 13
Albo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell’elenco dei soggetti vigilati, la Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica (1).
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.
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(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.