Testo Unico Bancario


TITOLO VII
ALTRI CONTROLLI

Art. 129
Emissione di strumenti finanziari (1)

1. La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

2. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

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(1) Articolo sostituito prima dall’art. 64, comma 21, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e, da ultimo, dall’art. 1, comma 7, decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.