Testo Unico Bancario


TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo III
Regole generali e controlli (2)

Art. 128
Controlli (3)

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d’Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter, e 114-undecies, comma 2-bis (4).

2. (Abrogato) (5).

3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell’articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall’articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4 (6).

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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Capo così sostituito dall’art. 4, comma 3, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 3, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(4) Comma modificato dall’art. 1, comma 20, lett. a), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 36.
(5) Comma sostituito dall’art. 1, comma 45, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, e successivamente abrogato dall’art. 1, comma 20, lett. b), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(6) Comma sostituito dall’art. 1, comma 45, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 e. e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 36.