Testo Unico Bancario
TITOLO VI-BIS
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI (1)
Art. 128-sexies
Mediatori creditizi (2)
1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.
2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 (3).
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.
3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l’attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente (4).
4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza (5).
----------------------
(1) Il Titolo VI-bis è stato inserito dall’art. 11, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Articolo inserito dall’art. 11, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 8, decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 4, lett. a), decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 4, lett. b), decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. c), decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.