Testo Unico Bancario


TITOLO VI-BIS
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI (1)


Art. 128-quater

Agenti in attività finanziaria (2)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.

3. (Abrogato)

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

6. Gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4 (3).

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l’esercizio dei controlli e l’osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. (4)

7-bis. Per le finalità di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies, per l’iscrizione in apposita sezione del registro di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto è tenuto a comunicare all’Organismo l’avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente. L’Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione. L’omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. (5)

8. (Abrogato)

----------------------
(1) Il Titolo VI-bis è stato inserito dall’art. 11, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Articolo inserito dall’art. 11, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 8, decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 e dall’art. 6, comma 1, lett. a), decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.
(3) Comma così modificato dall’art. 8, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.
(4) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.
(5) Comma inserito dall’art. 8, comma 4, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.