Testo Unico Bancario
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)
Capo III
Regole generali e controlli (2)
Art. 127
Regole generali (3)
01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell’articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.
02. Ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR.
1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
1-bis. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana.
2. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB.
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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Capo così sostituito dall’art. 4, comma 3, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 3, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 3 decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 e dall’art. 2, comma 1, lett. a), decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.