Testo Unico Bancario
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)
Capo II
Credito ai consumatori (2)
Art. 126
Riservatezza delle informazioni (3)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall’articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
----------------------
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Capo così sostituito dall’art. 1 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 1 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218.