Testo Unico Bancario
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)
Capo II-ter
Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento (2)
Sezione III
Conto di base
Art. 126-vicies-semel
Caratteristiche del conto di base
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. Il decreto individua, per uno o più profili di clientela ai quali il conto di base è destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l’uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i servizi inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli elencati nell’allegato A (3), nonché le relative eventuali scritturazioni contabili. Sul conto di base non possono essere concesse aperture di credito né sconfinamenti.
2. Il titolare del conto di base può eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore.
3. Il titolare del conto può richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non può imporre, l’effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato ai sensi del comma 1. Alle spese addebitabili per tali operazioni si applica l’articolo 126-vicies-bis. In ogni caso, il conto di base non può prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore può effettuare, in relazione ai servizi elencati nell’allegato A (4), in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1.
4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base.
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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Capo inserito dall’art. 1, comma 1, D.lgs. 15 marzo 2017, n. 37.
(3) Cfr. Allegato A al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37.
(4) Cfr. Allegato A al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37.