Testo Unico Bancario


TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo II
Credito ai consumatori (2)

Art. 125-quater
Contratti a tempo indeterminato (3)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.

2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;

b) sospendere, per una giusta causa, l’utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Capo così sostituito dall’art. 1 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Articolo inserito dall’art. 1 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.