Testo Unico Bancario


TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo I-bis
Credito immobiliare ai consumatori (2)

Art. 120-noviesdecies

Disposizioni applicabili (3)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater, 125-sexies, comma 1.

2. Il finanziatore e l’intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 127-bis.

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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Il Capo I-bis è stato inserito dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.