Testo Unico Bancario
TITOLO II
BANCHE
Capo I
Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
Art. 12
Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
2. (Abrogato) (1)
3. L’emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall’organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile (2).
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l’articolo 2412 (3).
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12-bis (4).
5. La Banca d’Italia disciplina l’emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni (5).
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d’Italia può disciplinarne le modalità di emissione (6).
7. La Banca d’Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d’Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.
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(1) Comma abrogato dall’art. 64, comma 4, lett. a), decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) Comma sostituito dall’art. 9.3, comma 1, lett. a), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Comma così sostituito dall’art. 64, comma 4, lett. b), decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e, da ultimo, dall’art. 9.3, comma 1, lett. b), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(4) Comma inserito dall’art. 9.3, comma 1, lett. c), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 1103, lett. a), l. 27 dicembre 2017, n. 205.
(5) Comma così sostituito dall’art. 9.3, comma 1, lett. d), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 6, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma così modificato dall’art. 1, comma 6, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.