Testo Unico Bancario


TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari (2)

Art. 117
Contratti (3)

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

5. Omissis (4).

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (5).

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto (6).

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia (7).

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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Capo così sostituito dall’art. 4, comma 2, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 2, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 3 decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218.
(4) A norma dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, il presente comma deve intendersi soppresso.
(5) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.
(6) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.
(7) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.