Testo Unico Bancario


TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari (2)

Art. 115
Ambito di applicazione (3)

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari (4).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell’attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dai capi I-bis e II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis (5).

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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Capo così sostituito dall’art. 4, comma 2, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 2, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.