Testo Unico Bancario
ISTITUTI DI PAGAMENTO (1)
Art. 114-undecies
Rinvio (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia (3).
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all’articolo 26 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta (4).
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in istituti di pagamento si applica l’articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all’articolo 25 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta (5).
2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114- novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7 (6).
2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l’articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6–ter (7).
3. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo.
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(1) Il Titolo V-ter è stato inserito dall’art. 33 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(2) Articolo inserito dall’art. 33 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e successivamente modificato dall’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230.
(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 43, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 23, del decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 43, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 43, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma sostituito dall’art. 1, comma 43, lett. c), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 9, lett. a), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(7) Comma inserito dall’art. 1, comma 9, lett. b), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.