Testo Unico Bancario


TITOLO V-bis
MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (1)

Art. 114-bis-1
Distribuzione della moneta elettronica (2)

1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.

2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d’Italia secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4.

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(1) Il Titolo V-bis è stato inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.