Testo Unico Bancario
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Art. 113-ter
Revoca dell'autorizzazione e liquidazione (2) (3)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113-bis, la Banca d’Italia, può disporre la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 107, comma 1, quando:
a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell’amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari di cui all’articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l’intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell’autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l’intermediario finanziario comunica alla Banca d’Italia il programma di liquidazione della società. La Banca d’Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l’esercizio provvisorio di attività ai sensi dell’articolo 2487 del codice civile. L’organo liquidatore trasmette alla Banca d’Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto legislativo (4).
3-bis. Ove la Banca d’Italia accerti, in sede di revoca dell’autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III (5).
4. Agli intermediari finanziari si applicano l’articolo 96-quinquies e l’articolo 97 (6).
5. (Abrogato) (7)
6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell’articolo 113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora:
a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell’amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari di cui all’articolo 113-bis, comma 1, o dei liquidatori (8).
6-bis. Nel caso previsto dal comma 6 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.
La liquidazione coatta amministrativa è inoltre disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente comma si applicano altresì gli articoli 96-quinquies e 97 (9) (10).
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all’estero ammessi all’esercizio, in Italia, delle attività di cui all’articolo 106 comma 1. La Banca d’Italia comunica i provvedimenti adottati all’Autorità competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 114-terdecies.
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(1) Titolo così sostituito dall’art. 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; cfr. l’Appendice alla presente pubblicazione.
(2) Articolo inserito dall’art. 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 49, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 49, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 49, lett. c), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(6) Comma sostituito dall’art. 1, comma 49, lett. d), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181 e, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 21, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 49, lett. e), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(8) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 49, lett. f), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(9) Comma inserito dall’art. 1, comma 49, lett. g), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(10) Vedi decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).