Testo Unico Bancario


TITOLO V
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO (1)


Art. 113-bis
Sospensione degli organi di amministrazione e controllo (2)

1. Qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d’Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell’intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Il provvedimento della Banca d’Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (3).

2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d’Italia. I commissari nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l’azienda agli organi di amministrazione e controllo secondo le modalità previste dall’articolo 73, comma 1, ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d’Italia, convocano l’assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1 (4).

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(1) Titolo così sostituito dall’art. 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; cfr. l’Appendice alla presente pubblicazione.
(2) Articolo inserito dall’art. 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Periodo inserito dall’art. 1, comma 48, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 48, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.