Testo Unico Bancario


TITOLO V
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO (1)


Art. 106
Albo degli intermediari finanziari (2)

1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114–quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114– novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia (3).

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.

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(1) Titolo così sostituito dall’art. 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; cfr. l’Appendice alla presente pubblicazione.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45.