Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo II
Gruppo bancario

Sezione III
Disposizioni comuni

Art. 105-bis

Cooperazione tra autorità (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La Banca d’Italia informa l’ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l’amministrazione straordinaria nei confronti:

a) della capogruppo di un gruppo bancario operante in altro Stato comunitario attraverso una banca controllata o una succursale significativa;

b) di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell’autorità competente di un altro Stato comunitario.

2. La Banca d’Italia, se consultata sull’adozione di una misura di intervento precoce o dell’amministrazione straordinaria da parte dell’autorità competente per la vigilanza di una banca comunitaria appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.

3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d’Italia tenendo conto degli impatti sulle entità del gruppo insediate in altri Stati comunitari, secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorità competenti e all’ABE.

4. L’applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le società del gruppo operanti in diversi Stati comunitari è disposta dalla Banca d’Italia congiuntamente con le altre autorità competenti. Qualora l’accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell’autorità competente, la Banca d’Italia può adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all’ABE ai sensi del comma 5.

5. La Banca d’Italia può, nei casi previsti dal diritto dell’Unione, richiedere l’assistenza dell’ABE o rinviare all’ABE le decisioni di cui al presente articolo. Qualora una decisione sia stata rinviata all’ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l’accordo fra le autorità, la Banca d’Italia si astiene dall’adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell’ABE. In mancanza di decisione dell’ABE nei termini previsti dal diritto dell’Unione, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 47, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.