Codice di Diritto Societario


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO I
Della trascrizione
CAPO III
Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
SEZIONE I
Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli

Art. 2685
Altri atti soggetti a trascrizione

I. Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

II. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.