Codice di Diritto Societario
LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO I
Della trascrizione
CAPO II
Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
Della tutela dei diritti
TITOLO I
Della trascrizione
CAPO II
Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
Art. 2673
Obblighi del conservatore
TESTO A FRONTE
I. Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.
II. Deve altresì permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge.
III. Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.