Codice di Diritto Societario
Del lavoro
TITOLO XI
Disposizioni penali in materia di società e di consorzi
CAPO IV
Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali
Art. 2634
Infedeltà patrimoniale
I. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
II. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
III. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
IV. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.