Codice di Diritto Societario
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO XI
Disposizioni penali in materia di società e di consorzi
CAPO III
Degli illeciti commessi mediante omissione
Del lavoro
TITOLO XI
Disposizioni penali in materia di società e di consorzi
CAPO III
Degli illeciti commessi mediante omissione
Art. 2630
Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
TESTO A FRONTE
I. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
II. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.