Codice di Diritto Societario


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO VIII
Dell'azienda
CAPO III
Del marchio

Art. 2570
Marchi collettivi

I. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.