Codice di Diritto Societario


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO VII
Dell'associazione in partecipazione

Art. 2552
Diritti dell'associante e dell'associato

I. La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.

II. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta.

III. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.