Codice di Diritto Societario


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO VI
Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
CAPO I
Delle società cooperative
SEZIONE I
Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente

Art. 2515
Denominazione sociale

I. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.

II. L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

III. Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO VI
Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
CAPO I
Delle società cooperative
SEZIONE I
Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente


Art. 2515
Denominazione sociale

I. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.

II. L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

III. [...] (1)

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(1) Comma abrogato dall'art. 10, comma 5, della l. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo recitava: «Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente».