Codice di Diritto Societario
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE VI
Dell'assemblea
Art. 2366
Formalità per la convocazione
TESTO A FRONTE
I. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. (1)
II. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali. (2)
III. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
IV. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
V. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
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(1) L'art. 1 d.lgs, 18 giugno 2012, n. 91 ha sostituito le parole «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso ai mercato del capitale di rischio, l'assemblea è convocata dagli amministratori » con le parole «L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione». La modifica si applica, ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.lgs., alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.
(2) L'art. 1, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 ha aggiunto le parole «Per le società, diverse dalle società cooperative; che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali» poi modificate dall'art. 1 d.lgs. 18 giugno 2012, n. 91 che ha soppresso le parole «, diverse dalle società cooperative,». La modifica si applica, ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.lgs., alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.