Codice di Diritto Societario
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO II
Della società semplice
SEZIONE V
Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO II
Della società semplice
SEZIONE V
Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Art. 2284
Morte del socio
I. Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.