Codice di Diritto Societario
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO II
Della società semplice
SEZIONE IV
Dello scioglimento della società
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO II
Della società semplice
SEZIONE IV
Dello scioglimento della società
Art. 2282
Ripartizione dell'attivo
I. Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
II. L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.