Codice di Diritto Societario
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO II
Della società semplice
SEZIONE III
Dei rapporti con i terzi
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO II
Della società semplice
SEZIONE III
Dei rapporti con i terzi
Art. 2267
Responsabilità per le obbligazioni sociali
I. I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
II. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.