Codice di Diritto Societario


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO II
Della società semplice
SEZIONE II
Dei rapporti tra i soci

Art. 2259

Revoca della facoltà di amministrare
TESTO A FRONTE

I. La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

II. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.

III. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.



GIURISPRUDENZA


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