Codice di Diritto Societario


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE IV
Della soccida
PARAGRAFO 2
Della soccida semplice

Art. 2172
Durata del contratto

I. Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

II. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi.

III. Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.