Codice di Diritto Societario
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE II
Della mezzadria
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE II
Della mezzadria
Art. 2143
Mezzadria a tempo indeterminato
TESTO A FRONTE
I. La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi.
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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.