Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori
CAPO IV
Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori
CAPO IV
Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali
Art. 97
Responsabilità di più soccombenti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.
II. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.