Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori
CAPO IV
Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori
CAPO IV
Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali
Art. 93
Distrazione delle spese
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
II. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.