TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE II
Dell'istruzione della causa

Art. 87

Produzione dei documenti (1)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito ai sensi dell'articolo 196-quater e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170, quarto comma, del codice. Se nel corso dell'udienza emerge la necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
L'articolo recitava: «I. I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale ».


GIURISPRUDENZA

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - Modalità - Inosservanza - Conseguenze - Preclusione di utilizzo dei documenti irritualmente prodotti - Sussistenza - Limiti - Accettazione anche implicita della produzione documentale - Fondamento - Fattispecie

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Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente acquisiti al materiale probatorio utilmente scrutinabile, benché privi di specifica indicizzazione, i documenti prodotti in primo grado dalla parte convenuta, in assenza di obiezioni al riguardo della controparte). (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. III, 07 Giugno 2024, n. 15969.


APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO - Mancato rinvenimento di documenti ritenuti decisivi dalle parti già prodotti in primo grado - Dovere del giudice di appello di decidere sul merito - Sussistenza - Condizioni - Onere della parte di assicurarne la disponibilità - Sussistenza

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Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. III, 13 Marzo 2024, n. 6645.


Processo civile - Produzione di documenti - Oneri della parte

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Quando la domanda si fonda su documenti, l’attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell’atto introduttivo del giudizio (art.163, terzo comma, n.5, cod. proc .civ.) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. cod. proc. civ. e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. cod. proc. civ..


Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché l’indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all’interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (Cass. 11617/2011).


[Nel caso di specie, il ricorrente non aveva assolto a tale onere, atteso che l’indice del suo fascicolo di parte non faceva accenno alla documentazione di cui assume la valenza probatoria, costituita da un elevatissimo numero di e-mail, ma elencava fra le produzioni solo il supporto informatico in cui le mail sarebbero state riversate e di cui, unicamente, il cancelliere ha attestato il deposito (vidimando, per l’appunto, l’indice in cui lo si identificava come documento 16): il fatto (per il vero indimostrato) che all’interno di tale supporto i files fossero stati organizzati in cartelle indicizzate è privo di rilevanza e non consente di superare le conclusioni del tribunale, che ha correttamente osservato come l’indice dovesse, piuttosto, contenere l’elenco dettagliato delle mail, delle quali l’opponente avrebbe anche dovuto illustrare la specifica rilevanza rispetto alla propria tesi difensiva.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2023, n. 19006.


 Processo civile - Produzione di documenti - Modalità

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I documenti prodotti in giudizio devono essere indicati in un indice (che sia contenuto in calce ad un atto o in documento separato poco importa), con #numerazione corrispondente a quella che designa ciascun documento informatico prodotto; ed oltre ad essere numerati devono altresì contenere la loro “denominazione”.


In mancanza di tutto ciò, la mera produzione di numerosi files non può ritenersi adeguata e corretta e non può costringere giudice e controparti ad una “ricerca” finalizzata all’eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte.


Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di trovare la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto (Cass. n. 19006/2022). (Cosimo Palma) (riproduzione riservata)

Tribunale Napoli, 03 Febbraio 2023.


Deposito in appello di documenti - Onere di dimostrare la produzione in primo grado dei medesimi documenti - Sussistenza - Modalità - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità della produzione di nuove prove - Mancata contestazione della controparte - Irrilevanza - Fondamento.
Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 2022, n. 16235.