Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori
CAPO II
Dei difensori

Art. 82

Patrocinio
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100. (1)

II. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

III. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

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(1) L'art. 13 del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 ha sostituito le parole «euro 516,46» con le parole «euro mille». La modifica è entrata in vigore il 23 dicembre 2011. Per effetto della legge di conversione del citato decreto legge, la legge 17 febbraio 2012, n. 10 il valore è stato aumentato ad «euro 1.100»; la modifica è entrata in vigore il 23 dicembre 2011.



GIURISPRUDENZA


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