Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VI
Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche
Art. 792
Deposito del prezzo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con decreto.
II. Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto nonché (1) il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.
(1) L’art. 3, comma 8, lettera t) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al secondo comma le parole «e presentare nella cancelleria» con la seguente: «nonché».