Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO V
Del curatore dell'eredità giacente

Art. 782

Vigilanza del giudice
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

II. Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.