Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO III
Dell'inventario

Art. 776
Consegna delle cose mobili inventariate

I. Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre.