Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO III
Dell'inventario

Art. 772

Avviso dell'inizio dell'inventario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.

II. L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal giudice per rappresentarli.



GIURISPRUDENZA


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