Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO II
Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli
SEZIONE II
Della rimozione dei sigilli

Art. 767

Alterazioni nello stato dei sigilli
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'Ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

II. Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.