Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in camera di consiglio
(1)
CAPO VI
Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio


Art. 738
Procedimento

I. Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

II. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

III. Il giudice può assumere informazioni.

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(1) Rubrica sostituita dall'art. 3, comma 49, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". La rubrica sostituita era la seguente: «Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone».

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in camera di consiglio
CAPO VI
Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio


Art. 738
Procedimento

I. Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

II. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli deposita le sue conclusioni (1).

III. Il giudice può assumere informazioni.

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(1) L’art. 3, comma 8, lettera n) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al secondo comma le parole «stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente» con le seguenti: «deposita le sue conclusioni».