Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO II
Del pubblico ministero
Disposizioni generali
TITOLO II
Del pubblico ministero
Art. 73
Astensione del pubblico ministero
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.