Codice di Procedura Civile
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO IV
Dei procedimenti possessori
Art. 705
Divieto di proporre giudizio petitorio (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.
II. Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.
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(1) La Corte cost., con sentenza 3 febbraio 1992, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.