Codice di Procedura Civile
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO IV
Dei procedimenti possessori
Art. 703
Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.
II. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili. (1)
III. L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies. (2)
IV. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma. (2)
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(1) Comma così modificato, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006.
(2) Commi aggiunti, in sede di conversione, dal d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1 marzo 2006.