Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO III
Dei procedimenti cautelari
SEZIONE II
Del sequestro
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO III
Dei procedimenti cautelari
SEZIONE II
Del sequestro
Art. 676
Custodia nel caso di sequestro giudiziario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
II. Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.
III. Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.