Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO II
Del procedimento per convalida di sfratto
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO II
Del procedimento per convalida di sfratto
Art. 664
Pagamento dei canoni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.
II. Il decreto è esteso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.
III. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.