Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO II
Del procedimento per convalida di sfratto


Art. 664

Pagamento dei canoni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.

II. Il decreto è conservato nel fascicolo d'ufficio unitamente a una copia dell'atto di intimazione. (1)

III. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.

____________________
(1) Comma sostituito dall’art. 3, comma 8, lettera h) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «II. Il decreto è esteso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.»


GIURISPRUDENZA


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