Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO II
Del procedimento per convalida di sfratto
Art. 664
Pagamento dei canoni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.
II. Il decreto è conservato nel fascicolo d'ufficio unitamente a una copia dell'atto di intimazione. (1)
III. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.
(1) Comma sostituito dall’art. 3, comma 8, lettera h) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «II. Il decreto è esteso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.»