Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Art. 66
Sostituzione del custode
I. Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
II. Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.
III. Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.